INPS: sgravio sulle assunzioni di donne vittime di violenza
A partire dal mese di giugno l’Inps ha dato il via libera agli sgravi fiscali per i datori di lavoro privati che assumono donne – senza figli o con figli minori – disoccupate vittime di violenza (seguite da centri antiviolenza) beneficiarie del reddito di libertà o analoghe misure previste da fonti regionali o provinciali. Per le assunzioni del 2024, il requisito si considera soddisfatto anche se la fruizione del reddito di libertà è avvenuta nel 2023.
Con il messaggio n. 2239 del 14 giugno 2024, l’ente previdenziale ha annunciato la disponibilità online del nuovo modulo di richiesta (c.d. Erli) per l’incentivo, il quale una volta autorizzato può essere fruito a conguaglio sulle denunce contributive mensili (UniEmens). L’Inps effettuerà verifiche e controlli anche dopo l’autorizzazione, per accertare la sussistenza dei presupposti di legge.
La domanda per l’autorizzazione all’incentivo deve essere presentata tramite il modulo online Erli disponibile sul Portale delle agevolazioni dell’Inps. L’ente verifica l’esistenza del rapporto di lavoro, calcola l’importo dell’incentivo e controlla la disponibilità dei fondi pubblici. Se i fondi sono sufficienti, l’Inps autorizza la fruizione dello sgravio e indica l’importo massimo spettante.
L’incentivo copre le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, anche part-time, e si applica ai rapporti subordinati instaurati con cooperative di lavoro e alle assunzioni per somministrazione. La durata dello sgravio è di 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per quelle a termine. L’incentivo corrisponde al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 8.000 euro annui, riparametrati su base mensile.