Consigliera di parità e Consigliera di fiducia: quale ruolo?

Consigliera di parità e Consigliera di fiducia: quale ruolo?

Si fa spesso molta confusione tra la figura della Consigliera di Parità e quella di Fiducia tanto che, in casi non rari, si è convinti che le due definizioni utilizzate per nominarle siano di fatto sinonimi e non distinguano figure e ruoli differenti. Entrambe si occupano di parità negli ambienti di lavoro ma si distinguono per competenze e ambiti in cui operano. Cosa fanno dunque e in cosa si distinguono?

Chi è e cosa fa la Consigliera o il Consigliere di Parità?
La Consigliera (o il Consigliere) di Parità è una figura istituzionale presente a livello nazionale, regionale e provinciale prevista dalla normativa (L. 125/1991, D.Lgs. 196/2000, D.Lgs. 198/2006) per promuovere e controllare l’attuazione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione fra donne e uomini nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione, nella progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro e nella retribuzione.

Si tratta di una figura nominata con decreto del Ministro del Lavoro e che dura in carica 4 anni, con mandato rinnovabile per due volte.

Compito della Consigliera (o Consigliere) di Parità è di ascoltare ed assistere tutti i lavoratori e le lavoratrici che si sentono oggetto di discriminazione, molestie, mobbing o qualsiasi altra forma di disagio, offrendo un servizio di informazione e consulenza sulle azioni di pari opportunità gratuito e riservato: la Consigliera di Parità è vincolata infatti dal segreto professionale.

Chi sono le Consigliere di Parità in Veneto?

La Consigliera regionale di Parità del Veneto è Francesca Torelli.

La Rete delle Consigliere di parità del Veneto è composta da Flavia Monego per Belluno, Silvia Scordo (effettiva) e Daniela Segato (supplente) per Padova, Loredana Rosato (effettiva) e Giuseppe Franchi (supplente) per Rovigo, Tiziana Botteon per Treviso, Silvia Cavallarin (effettiva) e Sara Furlanetto (supplente) per Venezia, Paola Poli (effettiva) e Daniela Prencipe (supplente) per Verona e Francesca Lazzari per Vicenza.

Il ruolo della Consigliera o del Consigliere di Fiducia
La Consigliera (o il Consigliere) di Fiducia è una figura prevista dalla normativa europea che raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di designare all’interno della loro organizzazione una persona competente incaricata di fornire consulenza e assistenza alle/ai dipendenti che sono oggetto di molestie, mobbing e discriminazioni.

La Consigliera di Fiducia può contribuire attivamente alla risoluzione di eventuali casi di discriminazione all’interno delle aziende o degli enti pubblici, accedendo ai documenti amministrativi pertinenti e utili a comprendere la situazione e, in accordo con la persona che si ritiene vittima di molestie, avviando una serie di atti formali, informali o esterni per una positiva soluzione, in linea con quanto previsto dal Codice di condotta.

La funzione della Consigliera o del Consigliere di Fiducia è quindi quella di supportare la persona coinvolta e garantire che vengano adottate le misure appropriate per affrontare la situazione in modo efficace, nel rispetto della dignità di tutte le persone coinvolte, assicurando la massima riservatezza delle informazioni e degli eventi di cui viene a conoscenza.

In particolare, i compiti di questa figura riguardano:

  • la tutela del diritto dei lavoratori a vivere in un ambiente di lavoro sereno, in cui i rapporti interpersonali devono essere improntati a correttezza e rispetto reciproco, rispetto della inviolabilità della dignità della persona umana;
  • l’attività di informazione e formazione dei lavoratori, inclusi i dirigenti, sulle fattispecie trattate, sugli strumenti di tutela, sulle responsabilità;
  • la prevenzione di fenomeni di mobbing e molestie all’interno delle organizzazioni non solo attraverso un monitoraggio dei fenomeni ma anche attraverso l’indicazione di suggerimenti e possibilità di intervento;
  • l’ascolto e l’assistenza nei confronti di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici che si sentono oggetto di discriminazione, molestie, mobbing o qualsiasi altra forma di disagio. La Consigliera (o il Consigliere) di Fiducia esamina ciascun caso separatamente e decide, insieme alla persona interessata, l’intervento da attuare.

 Qual è la differenza tra Consigliera di Fiducia e Consigliera di Parità?
La distinzione tra Consigliera di Fiducia e Consigliera di Parità si esplica su un piano di operatività territoriale e funzionale.

Sul piano territoriale:

  la Consigliera di Parità è una figura istituzionale con ambito territoriale di operatività a carattere nazionale, regionale e provinciale
  la Consigliera di Fiducia invece, opera solo all’interno del ristretto ambito di una specifica pubblica amministrazione o azienda privata da cui ha ricevuto il mandato.

Sul piano funzionale:

  la Consigliera di Parità è pubblico ufficiale e si occupa fondamentalmente di discriminazione di genere
  la Consigliera di Fiducia può intervenire in ogni caso di discriminazione e/o di molestia e non solo per le diseguaglianze di genere.

Consigliera di fiducia e Codice di Condotta

L’introduzione della figura della/del Consigliera/e di Fiducia non può essere disgiunta dall’approvazione del Codice di Condotta da parte dell’ente o dell’azienda interessata, in quanto, nella prassi, con la redazione dello stesso, si nomina la Consigliera di Fiducia e se ne delimita lo spazio operativo nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale.

Ma cos’è il Codice di Condotta? Si tratta del documento che delinea le norme comportamentali che ci si aspetta che i membri del personale di un’organizzazione rispettino allo scopo di promuovere un ambiente lavorativo positivo e etico, a tutela della qualità dell’ambiente di lavoro e a protezione dei diritti fondamentali della persona.

Questo codice fornisce linee guida su come affrontare situazioni delicate o complesse, come conflitti di interesse o questioni di natura etica e stabilisce un quadro generale di comportamento accettabile e non accettabile.

Una volta definito, esso è applicabile a tutti i membri dell’organizzazione, inclusi dirigenti, manager, supervisori e terze parti che collaborano con l’azienda o l’ente pubblico. Deve essere facilmente comprensibile e accessibile a tutti i dipendenti, oltre ad essere periodicamente aggiornato in conformità con le normative vigenti.

Il rapporto con il CUG e l’Ispettorato del Lavoro
Le Consigliere (o i Consiglieri) di Parità e di Fiducia non operano da sole/i ma collaborano con diversi altri soggetti. In particolare, è utile sottolineare il rapporto con il CUG e Con l’Ispettorato del Lavoro.

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) è obbligatoriamente previsto per ogni Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 57, d.lgs. 165/2001. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica nell’ambiente lavorativo e ha lo scopo di rafforzare la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori contro ogni forma di discriminazioni di genere, origine etnica, orientamento sessuale, religione, lingua, età e disabilità. Il CUG contribuisce ad assicurare di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, dignità personale, conciliazione vita-lavoro, benessere individuale e organizzativo, e dal contrasto a qualsiasi forma di discriminazione, violenza o molestia verso il personale.

L’Ispettorato del Lavoro è invece un’agenzia posta sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali svolge attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nell’ambito della parità di genere, esso collabora in particolare con le Consigliere di Parità per favorire la piena applicazione della normativa in materia di pari opportunità tra uomo e donna ed attivare efficaci azioni di contrasto alle discriminazioni di genere, con particolare riferimento al ruolo genitoriale di lavoratori e lavoratrici.